Con il superamento dello “Scalone” ci saranno 100 mila in più distribuite in cinque anni. Questo è l’effetto del protocollo presentato dal governo alle parti sociali, su e welfare, che se non ci fossero i stati i vincoli dell’età pensionabile previsti con la legge Maroni sarebbe stato maggiore. Nell’ipotesi di una propensione al pensionamento del 70%, sulla base del modello previsionale dell’Inps e delle tabelle presentate al fondo monetario internazionale, lo studio prevede uno sblocco di lavoratori che al 2012 matureranno i requisiti per il pensionamento anticipato e saranno appunto circa 100 mila in più. dal 2008, infatti, si aggiungeranno circa 20 mila lavoratori che accederanno al trattamento pensionistico e, per i primi tre anni tale incremento avrà una certa crescita per poi rallentare per effetto del meccanismo delle quote e dei cosiddetti “scalini”. I lavoratori che avranno i requisiti per andare in pensione al 30 giugno del 2009 potranno usufruire in modo particolare dei vantaggi dello “scalino” che prevede un’età di 58 anni, cioè con due anni di anticipo rispetto alla riforma Maroni”, mentre chi maturerà gli stessi requisiti nel secondo semestre 2009: 58 anni di età ma non ancora il minimo contributivo dei 35 anni saranno coinvolti nel secondo “scalino” (dal 1°luglio 2009), che prevede 59 anni più 36 anni contributivi (quota 95), anziché i 60 anni come previsto dalla “Maroni”. A partire dal 2010 la riforma Damiano rende evidente i benefici della Quota 95″ e pertanto chi avrà i 36 anni contributivi e 59 di anzianità e quindi potranno accedere alla pensione con due anni di anticipo rispetto la legge n°243 del 2004 che ne richiedeva appunto 61. Per gli anni 2011 e 2012 la situazioni, in termine assoluto è equivalente, la L.243 prevedeva 61 anni di età e35 di contribuzione, mentre la riforma Damiano del 23 luglio prevede quota 96 che si può raggiungere sia negli stessi termini che sia con 60 anni più 36 di contributi. Anche sei valori coincidono, la riforma Damiano si pone con modalità differenti soprattutto per quei lavoratori con elevata anzianità contributiva (almeno 36 anni). A partire dal 2013 le cose si invertono e così con il terzo scalino si passa a quota 97, e cioè bisogna avere almeno un’età minima di 61 anni con 36 di contribuzione oppure almeno 35 anni contributivi e 62 di età anagrafica. In entrambi i casi a partire dal 2013 la nuova riforma prevede, rispetto alla Legge 243, uno slittamento di un anno sia per la parte contributiva e sia per quella di anzianità anagrafica. Lo stesso varrà per i lavoratori autonomi, ai quali verranno considerate le quote come per i dipendenti, fermo restando per questa categoria lo slittamento di un anno in avanti del requisito anagrafico, e conseguentemente del valore dalle quote.

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