Con il decreto legislativo del 4 marzo 2015, n.22, in attuazione della legge n. 183/2014, è stato lanciato la NASPI. Acronimo di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, regolato dagli articoli che vanno dal primo al 14. Dunque, la NASPI sostituirà l’ASpI e la mini-ASpI, (introdotti con la Legge n. 92/2012 cosiddetta Legge Fornero) solo nella parte che riguarda gli eventi di disoccupazione involontaria che si verificano a partire dal 1° maggio 2015.
Anche la Naspi, come le precedenti, rientra nella Gestione INPS delle prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. Vediamo di seguito quali sono le differenze tra NASPI, ASpI e mini-AspI.
Differenza tra NASPI, ASpI e mini-AspI: i beneficiari
Vediamo la prima differenza tra le tre prestazioni, relative ai beneficiari:
A) Beneficiari ASPI
- Tutti i lavoratori dipendenti, compresi apprendisti e soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro in forma subordinata;
- i dipendenti pubblici a tempo determinato;
- i soci lavoratori di coop. ex D.P.R. 602/1970, personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato.
B) Beneficiari MINI-ASPI
- Tutti i lavoratori dipendenti, anche apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro in forma subordinata.
C) Benficiari NASPI
- Idem ASPI
Differenze ASPI, MINI-ASPI E NASPI: i soggetti esclusi
A) Esclusi ASPI E MINI-ASPI
- Tutti i dipendenti pubblici con contratto di lavoro a tempo indeterminato
- gli operai agricoli che hanno sia un contratto di lavoro a tempo determinato che quelli con contratto a tempo indeterminato
- i giornalisti professionisti e pubblicisti, i praticanti giornalisti, che abbiano un rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di tipo giornalistico
- i lavoratori extracomunitari che abbiano un contratto subordinato di tipo stagionale
B) Esclusi NASPI
- i dipendenti pubblici che hanno un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- gli operai agricoli sia con contratto di lavoro a tempo determinato che indeterminato
Differenze ASPI, MINI-ASPI E NASPI: i requisiti
A) Requisiti ASPI
- Quanti hanno uno stato di disoccupazione di tipo involontario disponibili a svolgere o a cercare una nuova attività lavorativa secondo le modalità previste
- Due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nei due anni precedenti la partenza del periodo di disoccupazione
B) Requisiti MINI-ASPI
- I disoccupati subito disponibili a svolgere o cercare un nuovo lavoro, aventi però almeno 13 settimane di contribuzione nell’ultimo anno solare prima che iniziasse la disoccupazione
C) Requisiti NASPI
- i disoccupati involontari subito disponibili a svolgere e cercare una attività lavorativa secondo precise disposizioni
- un minimo di 13 settimane di contribuzione nel quadriennio precedente l’inizio della disoccupazione
- aver prestato almeno 30 giorni di lavoro effettivo (senza riferimenti alla retribuzione) nell’anno solare precedente la disoccupazione
Differenze ASPI, MINI-ASPI E NASPI: tipo di indennità
A) Tipo di indennità ASPI
- Indennità mensile è proporzionale alla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni, pari al 75% fino al limite (nel 2014) di euro 1.192,98. Qualora si superi questa soglia, tale indennità viene incrementata di una somma che corrisponde al 25% della differenza tra la retribuzione e tale importo.
- Ad ogni modo, l’indennità mensile non può superare l’importo mensile massimo previsto dalla Cassa integrazione guadagni
B) Tipo di indennità MINI-ASPI
- Stesse disposizioni previste per ASPI
C) Tipo di indennità NASPI
- Varia rispetto alle precedenti giacché la retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali è relativa agli ultimi 4 anni (così come appositamente determinata) e non 2. Per il resto valgono le stesse disposizioni per il calcolo.
- Anche per la NASPI, vale la regola che l’indennità mensile non può superare l’importo massimo previsto dalla Cassa integrazione guadagni
Differenze ASPI, MINI-ASPI E NASPI: durata
A) Durata ASPI
- durata di dodici mesi per i lavoratori che abbiano una età inferiore ai 55 anni, a cui occorre detrarre i periodi di indennità eventualmente beneficiati nell’ultimo anno solare, anche in caso di trattamenti brevi
- 18 mesi per quanti abbiano una età pari o superiore ai 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, sempre detraendo eventualmente i periodi di indennità percepiti negli ultimi diciotto mesi.
B) Durata MINI-ASPI
- Percepimento mensile per un numero di settimane pari a metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno. Va però specificato che non va calcolato il periodi contributivo che ha già dato vita ad erogazioni di prestazioni.
C) Durata NASPI
- L’erogazione a livello mensile corrisponde ad un numero di settimane equivalente alla metà delle settimane di contribuzione dell’ultimo quadriennio. Per quelle disoccupazioni sopraggiunte dal primo gennaio 2017 è erogata con un tetto di max 78 settimane.