Contratto commercio CCNL: come funziona e chi riguarda

Il Contratto commercio CCNL è il Contratto collettivo nazionale del Lavoro che regola tutte le disposizioni contrattuali dei lavoratori di diverse categorie: commercio, servizi e terziario. Pertanto, tutte le attività di vendita, servizio e ricerca. E’ il risultato di una trattativa sindacale tra le categorie che rappresentano i datori di lavoro e i dipendenti. Di seguito vediamo dunque come funziona il Contratto commercio CCNL e chi sono i suoi destinatari.

Chi sono i destinatari del contratto commercio CCNL

Il contratto commercio CCNL riguarda tutti gli 8 livelli professionali. Dai quadri fino all’ultimo livello della scala gerarchica professionale, ossia garzoni ed inservienti. Ecco una panoramica generale degli 8 livelli regolamentati dal CCNL Commercio:

1) Quadri Lavoratori

Sono coloro che svolgono in completa autonomia il proprio lavoro, indirizzando, coordinando e gestendo il lavoro di altri dipendenti subordinati

2) Primo Livello

Quanti vantano un alto contenuto professionale o abbiano alte responsabilità di direzione esecutiva rispetto agli altri lavoratori

3) Secondo Livello

Quanti svolgono lavori di concetto in autonomia, subordinati ai vertici ma con funzioni di coordinamento e controllo nei confronti di altri colleghi

4) Terzo Livello

Anche loro svolgono lavori di concetto o che richiedono conoscenze tecniche e una adeguata esperienza acquisita

5) Quarto Livello

Quanti svolgono compiti operativi anche di vendita ma che sono anche abilitati a lavori che richiedono conoscenze e capacità tecnico-pratiche

6) Quinto Livello

Quanti svolgono lavori qualificati ma con conoscenze normali, pur preservando importanti capacità tecnico-pratiche

7) Sesto Livello

Dipendenti che svolgono lavori che richiedono semplici conoscenze pratiche

8) Settimo Livello

Quanti svolgono lavori di pulizia o come garzoni.

Contratto Commercio CCNL: come funziona periodo di prova

Il CCNL Commercio regola anche il periodo di prova, chiamato da contratto “apprendistato”. Con esso si intende un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che ha come scopo la formazione in previsione di una assunzione. Si definisce anche a “causa mista”, in quanto il datore di lavoro deve sia retribuire l’apprendista, sia garantirgli una formazione professionale. L’apprendistato si divide in 3 tipologie:

a) per l’acquisizione di certificati quali una qualifica, un diploma professionale, un diploma di istruzione secondaria superiore e un certificato di specializzazione tecnica superiore;

b) per quanti abbiano tra i 18 e i 29 anni e devono imparare un mestiere;

c) di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari e per la formazione di giovani ricercatori.

L’apprendistato va però distinto dal Tirocinio, poiché quest’ultimo non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma una forma d’inserimento temporaneo all’interno dell’Azienda, sempre finalizzato alla formazione per trovare più facilmente un lavoro in futuro. Il tirocinante deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL. La durata varia in base alla tipologia di Tirocinio. Va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 24 mesi. Se il tirocinio è svolto a tempo pieno, il tirocinante ha diritto ad un rimborso spese mensile di minimo 400 euro. Anche se esso varia a seconda degli accordi tra le parti e su base regionale.

Contratto commercio CCNL: come funzionano dimissioni

Il rapporto di lavoro, come noto, può cessare qualora sia il lavoratore a dimettersi o sia il datore di lavoro a licenziarlo. Vediamo cosa prevede il CCNL commercio riguardo le dimissioni e i tempi di preavviso. Esistono più tipi di dimissioni.

Dimissioni per giustificato oggettivo

Si verificano quando avviene un grave inadempimento aziendale. Si pensi ad un ritardo dei pagamenti superiore a 30 (trenta) giorni senza alcun accordo sindacale. Il dimissionario non ha obbligo di presentare il preavviso.

Dimissioni per giusta causa

In questo caso il ritardo della retribuzione è superiore ai 90 (novanta) giorni, sempre senza obbligo di preavviso e avendo anche diritto alla NASPI. Il lavoratore avrà diritto altresì all’indennità sostitutiva del preavviso a lui spettante. Esistono poi altre cause alla base di questo tipo di dimissioni, come il comportamento offensivo o ingiurioso del datore di lavoro o del superiore gerarchico, o lo spostamento da una sede all’altra senza che sussistono ragioni oggettive che lo giustifichino.

Dimissioni volontarie

In questo caso, il preavviso avviene per via telematica o direttamente dallo stesso lavoratore. Il periodo di preavviso contrattuale non può coincidere con il periodo di ferie, né di congedo matrimoniale. Eccetto alcune eccezioni. Pena la corrispensione di un’indennità pari all’importo della Retribuzione Mensile Normale che sarebbe spettata per il periodo di mancato o non sufficiente preavviso.

Contratto Commercio CCNL: come funziona per le ferie

Per quanto riguarda le ferie, il Lavoratore dipendente con orario ordinario medio di lavoro pari a 40 ore settimanali (giornalieri o turnisti “5+2” o “6+1”) ha diritto in ciascun mese a 14,66 ore di ferie, vale a dire 176 ore di ferie annuali. Il lavoratore a tempo parziale ha invece diritto nel vedersi corrispondere il relativo rateo mensile di ferie. Le frazioni di mese superiori ai 14 giorni si considerano come mese intero. Anche nei turni “6+1+1”, le ferie maturate nel corso dell’anno saranno di 176 ore, che corrispondono a 22 giorni lavorativi lunghi 8 ore.

Nei servizi continui a turno, ciascuna settimana di ferie godute diminuirà il “monte ore di ferie maturate” di tante ore quante quelle che sarebbero state previste come lavorabili durante le ferie. Il lavoratore dovrà sfruttare le proprie ferie obbligatoriamente e non potrà convertirle in indennità.

Solo nel caso in cui cesserà il rapporto di lavoro e avrà delle ferie ancora da sfruttare. Il dipendente deve programmare con largo anticipo le ferie, salvo accordi in deroga che vadano incontro alle sue esigenze o a quelle aziendali. L’azienda può anche richiamare il lavoratore dalle ferie, ma solo per certe situazioni. Egli ha comunque diritto a completarle successivamente e a farsi rimborsare le spese (che andranno documentate) sostenute per il rientro anticipato.

Contratto commercio CCNL, come funziona malattia

L’assenza va comunicata prima che inizi il turno di lavoro. O, in casi particolari, entro 4 ore dal suo inizio. Il certificato medico va inoltrato all’azienda entro il giorno successivo. Per il periodo di assenza per malattia, va calcolato il periodo di comporto, per determinare il numero massimo dei giorni indennizzabili al lavoratore e del termine di conservazione del suo rapporto di lavoro. Varia a seconda dell’anzianità del rapporto di lavoro. Il lavoratore che non si presenta al lavoro e non fornisce alcuna preventiva e documentata comunicazione, sarà considerato assente ingiustificato e si vedrà trattenute le relative quote orarie dirette, differite e la quota di T.F.R. Ma si vedrà anche subite le eventuali sanzioni disciplinari.

Contratto commercio CCNL: come funzionano permessi

Per quanto concerne i permessi, il limite è di 32 ore annuali, suddivise in gruppi di 4 o 8. Dovrà dare un preavviso di 2 giorni lavorativi, eccetto per i casi urgenti o dovuti ad imprevisti. Il permesso dà diritto alla normale retribuzione, e se non beneficiati danno diritto ad una indennità calcolata nel febbraio successivo, mese in cui si calcola il saldo dell’anno precedente. Per quanti sono iscritti all’Università, è previsto anche un suppletivo permesso per fare un esame o la Tesi.

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