Fallimento Srl: cos’è e come funziona

Complice la forte recessione economica che ormai attanaglia il nostro Paese ormai da anni, sono tante le società che hanno dichiarato fallimento. Il fallimento è quella procedura atta proprio a dichiarare che un imprenditore, una ditta o una società commerciale iscritta alla Camera di Commercio sia appunto fallita. Secondo i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla Legge fallimentare.

Il primo aspetto, comunque, è che si tratti di debiti che abbiano superato la soglia limite di 30mila euro. La procedura fallimentare, al suo termine, ha il compito di far recuperare le somme dovute dall’imprenditore ai suoi creditori.

Tra le società che possono dichiarare fallimento troviamo anche le Srl, le società a responsabilità limitata. Vediamo cos’è una Srl e come funziona il suo fallimento.

La società a responsabilità limitata, chiamata il più delle volte con gli acronimi S.r.l. o Srl, è un tipo di società di capitali, pertanto dotata di personalità giuridica e risponde delle obbligazioni sociali solamente nei limiti delle quote versate da ciascun socio. Di qui appunto l’accezione “limitata”. Fu introdotta nel Codice civile per la prima volta nel 1942, ma nel 2003 è stata profondamente cambiata.

La Srl oggi ha una disciplina autonoma, e più si avvicina ai presupposti iniziali di creare una società ibrida. Alcune caratteristiche, infatti, sono proprio delle Società per azioni; su tutte, la deroga completa del principio della responsabilità patrimoniale ex art. 2740. Mentre altre, come la flessibilità organizzativa o la personalità delle quote, sono quelle delle società di persone. Ciò però rende problematico ogni volta capire a quale dei due regolamenti riferirsi. In genere, comunque, la soluzione migliore è quella di analizzare di volta in volta ogni singola Srl e capire se si avvicina più all’uno o all’altro modello.

Perché Srl può fallire

La Società a responsabilità limitata, per quanto di natura ibrida, può rientrare tra le società sottoponibili a procedura fallimentare. Il fallimento può essere presentato da uno o più creditori, ma solo nel caso di lavoratori dipendenti del debitore, rappresentati da un legale, dal debitore stesso con c.d. fallimento in proprio, che non richiede l’assistenza di un legale e dal Pubblico Ministero.

Quest’ultimo può avviare procedura fallimentare quando il debito dell’imprenditore risulti nel corso di un procedimento penale. Per la sua irreperibilità, perché i i locali della sua azienda sono stati chiusi, per il trafugamento di denaro dall’azienda, o quando la posizione debitoria emerga durante un procedimento civile e sia comunicata dal Giudice al Pubblico Ministero.

La Legge fallimentare stabilisce che il piccolo imprenditore e gli artigiani, non possano dichiarare il fallimento poiché non sono considerati imprenditori e organizzatori di beni. L’unico caso in cui questi soggetti economici sono coinvolti è quando il loro creditore riesca a dimostrare che essi abbiano avuto nei 3 anni precedenti al deposito dell’istanza di fallimento, un patrimonio attivo di 300 mila euro all’anno, ricavi per 200 mila euro o debiti anche non scaduti per 500 mila euro. Con il Ddl Fallimento, peraltro, non si usa più il termine fallimento ma quello di liquidazione.

Fallimento o liquidazione che sia, fatto sta che anche i titolari di una Srl possono fallire in quanto hanno le caratteristiche di imprenditorialità sopra descritte. E pertanto, sono uguali a quelle delle altre forme di società.

Come funziona fallimento Srl

La liquidazione di una Srl comporta lo scioglimento di un patrimonio di tipo autonomo. In genere, ha motivazioni di tipo legale ed è disciplinata dagli articoli 2484 e 2496 del codice civile. La procedura fallimentare avviene in tre fasi:

  1. Accertamento del motivo dello scioglimento della Srl
  2. Liquidazione volontaria, stabilita dagli stessi soci della SRL
  3. Per quest’ultima, però, serve una dichiarazione di fallimento a quella coatta amministrativa. In questo caso però occorre la presenza di un’autorità giudiziaria. Ma ormai è sufficiente anche una procedura semplificata, così da evitare la presenza del notaio.

Durante la liquidazione viene convocata l’assemblea dei soci. Si procede poi con la realizzazione dell’attivo e l’estinzione del passivo. Infine, si procede alla cancellazione della società, che comporterà l’eliminazione della Srl dal registro delle imprese e dal deposito dei libri contabili e sociali.

Lo scioglimento di una SRL ha effetti sui vari organi della società e sui suoi amministratori. Essi comunque conserveranno il proprio ruolo fino alla nomina dei liquidatori o del singolo liquidatore. Resteranno comunque responsabili della conservazione dei beni della società. Gli amministratori inoltre dovranno accertare i motivi dello scioglimento “senza indugio”. Ciò significa che hanno il compito di evitare ritardi e possibili omissioni. In tal caso, ne saranno responsabili dinanzi alla legge.

La posizione dei soci di una Srl in caso di fallimento

La differenza di una Srl in caso di fallimento è che il fallimento societario non comporta altresì quello dei soci limitatamente responsabili. A fare la differenza, insomma, è la posizione dei singoli soci dinanzi al fallimento. Il giudice fallimentare, dietro proposta del curatore, può ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, anche qualora non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

Nel caso della società a responsabilità limitata, il giudice, qualora ci siano i presupposti, può altresì autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata come previsto dal codice civile. Vale a dire nei casi in cui non si versi un quarto del conferimento o, in alternativa, vi sia stato un conferimento consistente in una prestazione d’opera o servizi.

In caso di società a responsabilità limitata, è prevista anche l’opzione di recuperare i crediti che la società vantava nei confronti dei soci. Il codice civile indica la possibilità che il curatore avanzi al giudice delegato al procedimento fallimentare di ingiungere ai suddetti soci i versamenti che ancora devono. Siamo di fronte a un provvedimento che corrisponde al decreto ingiuntivo. Non a caso il Codice civile dichiara che in caso di decreto emesso a norma del primo comma, può essere avanzata opposizione ai sensi dell’articolo 645 del codice di procedura civile. Ed è proprio quest’articolo a disciplinare l’opposizione al decreto ingiuntivo.

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