Troppe tasse ed imposte gravano sui redditi delle società e degli enti: tra le tante l’IRES è la famosa imposta sul reddito delle società che grava sulle società di capitali italiane (S.r.l., S.r.l.s., S.p.A., S.a.p.a.) e sugli Enti.
Istituita con la riforma fiscale Tremonti dell’anno 2003, l’IRES colpisce il reddito prodotto dalle società di capitali e dagli enti con un’aliquota proporzionale al reddito, pari al 24%: si ricorda che fino al 2016 l’aliquota applicata era al 27,5%.
In questa guida, cerchiamo di capire meglio che cos’è l’IRES, come funziona, quali sono i soggetti passivi, come procedere con il calcolo tenendo conto della base imponibile e dell’aliquota applicata.
IRES: fonti normative e soggetti “colpiti” dalla tassazione
Istituta con Decreto Legislativo n. 344/2003 ha surrogato, dal 1° gennaio 2004, l’IRPEG (Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche).
Ai sensi dell’articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) sono soggetti passivi dell’IRES:
- società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici residenti sul territorio nazionale italiano;
- enti pubblici ed privati, diversi dalle società, i trust, residenti sul territorio dello Stato che hanno, come oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciale;
- enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno come oggetto l’esercizio di attività commerciale;
- società ed enti di qualsiasi tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
Con l’istituzione dell’IRES, il Legislatore ha voluto modernizzare e “svecchiare” il regime tributario delle imprese facendo riferimento al modello prevalente nei Paesi dell’Unione europea.
Si ricorda che i criteri per l’individuazione dei soggetti passivi IRES sono ascrivibili ai seguenti:
- oggetto dell’attività economica,
- residenza.
Pertanto, il riferimento normativo essenziale dell’IRES rimane il d.p.r. 917/1986, ovvero il «Testo unico delle imposte sui redditi»- TUIR (articolo 73).
IRES: aliquota 2017 e “storia” dell’aliquote pregresse
Dal 1° gennaio 2017 l’aliquota IRES è stata “tagliata” e fissata al 24% dato che, al 31 dicembre 2016, l’aliquota da applicare era fissata al 27,5%.
Ripercorrendo dal 2000 al 2017, l’aliquota IRES ha subito adeguamenti “riduttivi”, sebbene si possa pensare il contrario!
Periodo d’imposta 2017, aliquota IRES 24%
Periodo d’imposta 2016, aliquota IRES 27,5%
Periodo d’imposta 2015, aliquota IRES 27,5%
Periodo d’imposta 2014, aliquota IRES 27,5%
Periodo d’imposta 2013, aliquota IRES 27,5%
Periodo d’imposta 2012, aliquota IRES 27,5%
Periodo d’imposta 2011, aliquota IRES 27,5%
Periodo d’imposta 2010, aliquota IRES 27,5%
Periodo d’imposta 2009, aliquota IRES 27,5%
Periodo d’imposta 2008, aliquota IRES 27,5%
Periodo d’imposta 2007, aliquota IRES 33%
Periodo d’imposta 2006, aliquota IRES 33%
Periodo d’imposta 2005, aliquota IRES 33%
Periodo d’imposta 2004, aliquota IRES 33%
Periodo d’imposta 2003, aliquota IRPEG 34%
Periodo d’imposta 2002, aliquota IRPEG 36%
Periodo d’imposta 2001, aliquota IRPEG 36%
Periodo d’imposta 2000, aliquota IRPEG 37%
Calcolo e aliquote IRES 2017: come deve essere effettuato?
Come deve essere effettuato il computo dell’IRES? I passaggi fondamentali per procedere con il calcolo dell’IRES sono due:
- determinazione della base imponibile;
- applicazione dell’aliquota pregressa (relativa all’anno 2016) pari al 27,50%.
Per gli enti e le società di capitali residenti la base imponibile IRES è interamente costituita dal reddito d’impresa (art.83 del testo unico delle imposte sui redditi), a meno che non si tratti di enti non commerciali, i quali imputano i propri redditi alle categorie previste per l’IRPEF.
Quindi, a seconda del soggetto passivo IRES si deve prendere in debita considerazione la base imponibile “giusta”: per le società di capitali residenti, come poc’anzi messo in evidenza, il punto di partenza è rappresentato dall’utile di esercizio risultante dal conto economico del bilancio di esercizio al 31/12/xxxx.
L’utile di bilancio (voce economico-reddituale positiva) deve essere rettificato per tenere conto delle variazioni fiscali in aumento o in riduzione previste dal TUIR.
Per gli enti e le società di capitali non residenti, invece, la base imponibile è costituita solo dai redditi prodotti sul territorio nazionale, ovvero dall’utile di esercizio risultante dal conto economico.
Successivamente per questa categoria di soggetti, è necessario ai fini del calcolo IRES distinguere tre fattispecie:
- se i soggetti non residenti espletano attività commerciale ed hanno una stabile organizzazione sul territorio nazionale, il regime fiscale da applicare è il medesimo a quello delle società commerciali residenti;
- per gli enti non commerciali e le società non residenti valgono le regole previste per gli enti non commerciali residenti;
- per gli enti ed i soggetti non residenti non hanno stabile organizzazione ma espletano attività commerciali le regole da applicare sono quelle previste dal titolo I del TUIR in materia di IRPEF.
L’IRES si computa sull’utile fiscale prodotto dalle società e dagli enti (“passaggio” dall’utile di bilancio a quello fiscale, riportato nella dichiarazione dei redditi modello UNICO SC).
Si ricorda che ai fini del pagamento dell’IRES, occorre utilizzare il Modello F24.