La rinegoziazione del mutuo

Stipulare un mutuo significa prendere in prestito una determinata somma di denaro impegnandosi a restituirla in un determinato periodo di tempo e a pagare degli interessi. Normalmente questo periodo di tempo è piuttosto lungo (si parla di 20, 30 anni) ed è naturale pensare che durante il periodo del mutuo talvolta si possa presentare la necessità, o la semplice opportunità, di modificare le condizioni del contratto inizialmente stipulato.

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A tale fine si può ricorrere alla rinegoziazione del mutuo che consente di mantenere in vita il contratto iniziale stipulato con l’istituto bancario e di modificare solo particolari clausule apposte, o delle condizioni assunte contrattualmante al momento della stipula del mutuo. Si tratta, dunque, di una rinegoziazione che avviene tra due soggetti (la banca ed il soggetto che ha richiesto il mutuo) attraverso l’inserimento di nuove e migliori condizioni contrattuali. Essa, a differenza della sostituzione del mutuo o della, non prevede l’estinzione del vecchio mutuo e l’accensione di uno nuovo, ma va semplicemente ad agire su determinate clausole del vecchio contratto.

Altro concetto distinto e ben più complesso è quello di portabilità o surrogazione del mutuo, che viene sviscerato in un’apposita sezione.

Il ricorso a tale operazione può essere determinato da diverse ragioni come, ad esempio, mutamenti nella condizione economica del debitore, mutamento nel sistema economico di riferimento o anche perché la banca mette a disposizione del cliente nuove opportunità. Sostanzialmente le vere motivazioni che portano alla decisione di rinegoziare il mutuo sono:

  • Variazione della tipologia di tasso (tasso fisso / tasso variabile / tasso misto) scelta al momento dell’accensione del mutuo
  • Rinegoziare gli interessi sulle rate, con la riduzione dello spread, adeguandolo ai valori applicati sul mercato
  • Estendere la durata totale del mutuo, cioè richiedere l’allungamento del periodo residuo e, quindi, di conseguenza, avere una rata più bassa ma con un impegno più lungo nel tempo

La rinegoziazione del mutuo è semplice e vantaggiosa, in quanto propone costi minori rispetto alla sostituzione. Come sancito, infatti, dal decreto Bersani, n.40 del 2 Aprile 2007, nessun costo di operazione né notarile è legato a questa tipologia di operazione. In tale decreto (40/2007) si parla di rinegoziazione ovvero della “…possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata”. Non è dunque necessaria la figura del notaio (e delle conseguenti spese notarili), in quanto il contratto di rinegoziazione è una scrittura privata che non deve essere autenticata.

È però importante precisare che è possibile ricorrere alla rinegoziazione solo nel caso in cui il mutuo che abbiamo contratto consenta tale opportunità e che i due soggetti che abbiano originariamente sancito il contratto giungano ad un accordo e siano concordi sulle nuevo condizioni. Si tratta quindi di una facoltà che hanno le parti non di un obbligo per la banca ne di un diritto del mutuatario.

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