L’importanza di acquistare beni e servizi facendo ricorso al credito al consumo o accendendo un prestito finalizzato ha assunto sempre di più rilevante importanza all’interno della società.
Tantissimi sono gli esempi di acquisti di beni e di servizi che possono essere pagati mediante la sottoscrizione di un finanziamento: dall’acquisto di un telefono cellulare all’acquisto di un’auto dall’acquisto di un viaggio fino all’acquisto di un trattamento estetico etc.
L’intermediario finanziario anticipa il capitale finanziario all’esercente commerciale (venditore) e il consumatore deve procedere con il rimborso del debito direttamente alla società finanziaria, pagando le rate di rimborso del prestito, secondo il piano di ammortamento concordato contrattualmente.
Grazie a questa possibilità offerta da molti esercizi commerciali (catene di elettronica, informatica, supermercati, autoconcessionarie etc.) si ottiene subito il bene/servizio acquistato e si paga il bene/servizio ratealmente secondo le scadenze fissate dal piano di ammortamento del prestito.
Tuttavia, in certi casi, si rende necessario stornare, annullare un finanziamento, specie se sussiste una giusta causa. Vediamo in questa guida quando e come stornare un prestito.
Contratto di finanziamento: sottoscrizione e ristorno
La richiesta di finanziamento avviene spesso e volentieri per acquistare beni o prestazioni professionali o servizi di un certo valore che comportano un esborso da parte dell’acquirente di un certo rilievo che non sempre si ha a disposizione.
Si pensi, ad esempio, all’acquisto di automobili o di arredamento e, solitamente, sono gli stessi autoconcessionari e i mobilifici ad offrire la possibilità di richiedere un finanziamento finalizzato ad acquistare il bene.
Infatti, sono gli stessi Agenti di vendita ad offrire al cliente la possibilità di sottoscrivere un contratto di finanziamento proprio per acquistare il bene o il servizio.
Questa operazione di credito che viene conclusa di fatto tra cliente e venditore non rimane tra le due parti ma, anzi, entra “in gioco” una terza parte: la società finanziaria che eroga il capitale per acquisire il bene (auto, mobili, etc.).
Il cliente, mediante sottoscrizione del contratto di finanziamento finalizzato, ottiene la disponibilità del bene e procede con il pagamento di una parte del prezzo del bene, secondo quanto pattuito tra le parti.
La parte residua viene anticipata dalla stessa società finanziaria che chiederà poi il rimborso rateale del capitale finanziario prestato con gli interessi.
Grazie alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, si dispone del bene acquistato fin da subito e lo si paga ratealmente secondo un piano di ammortamento fissato tra le parti (con indicazione del TAN e del TAEG, oltre del premio assicurativo a copertura del prestito).
Una necessità che si può rendere indispensabile e può occorrere è quella di annullare o stornare un contratto di finanziamento: si tratta di un’operazione rilevante, specie se sussistono le giuste cause per attuarla.
Quando è possibile richiedere l’annullamento di un finanziamento prestito e come fare per procedere con la richiesta?
Può capitare, ad esempio, di aver acquistato un mobile o una cucina per la nostra abitazione e il venditore non consegni la merce, o peggio ancora, ci truffi e sparisca con la merce.
Il Codice del Consumo in Italia (Decreto legislativo 206/2005) prevede che sia possibile annullare un contratto di finanziamento solo se tra società finanziaria e venditore intercorre un rapporto di esclusiva tra le parti. In effetti, nella prassi commerciale, si tratta di una situazione piuttosto rara.
La Corte di Giustizia, nella direttiva europea 87/102 ha sancito che, se si acquista un bene tramite credito al consumo e tale bene non viene consegnato dal venditore, il cliente può chiedere di annullare o stornare il prestito.
Se il consumatore creditizio ha già versato al venditore del denaro, può richiedere anche la restituzione del quantum alla società finanziaria, dato che il bene non è stato consegnato.
Ristornare un contratto di finanziamento: i diritti del consumatore
Tuttavia, non tutti gli istituti di credito e le finanziarie sono disposte a procedere all’annullamento di contratto di finanziamento già “chiuso”, nè a restituire le somme già versate.
Il consumatore intende far valere il proprio diritto di stornare il prestito dato che il bene acquistato non gli è stato consegnato dal venditore e non ha più interesse ad aprire un finanziamento.
Per vedere rispettati i propri diritti, il cliente deve mettere in atto alcuni buoni accorgimenti:
- inoltrare al venditore una lettera di diffida ad adempiere, nella quale indicare un termine preciso entro il quale il bene acquistato deve essere consegnato. Solitamente 15 giorni è il “giusto” lasso di tempo per “intimare” il venditore a consegnare il bene acquistato. Decorso il periodo di tempo si procede ad un ulteriore tentativo: si invia una lettera di “costituzione in mora del debitore” che deve essere compilata con l’assistenza di un legale e devono essere inviate, tramite raccomandata A/R o PEC, sia al venditore che, alla società finanziaria.
- Dopo questi tentativi volti a farsi consegnare il bene dal venditore, se risultano futili, occorre recarsi presso la società finanziaria e cercare di concordare una soluzione con quest’ultima. Si può provare a sospendere il pagamento delle rate per lasciare ulteriore tempo al venditore affinchè adempia.
- Se la società finanziaria “ignora” i diritti del consumatore, si può avviare una vera e propria azione legale nei suoi confronti, chiedendo l’annullamento del finanziamento e la restituzione di quanto versato. E’ importante, in questa fase, farsi assistere da un legale e tener presente le conseguenti spese che ne derivano; inoltre, occorreranno anni prima di giungere ad una sentenza definitiva. E’ bene “munirsi” di una buona dose di pazienza.