Aspettativa dal lavoro: retribuita, non retribuita come funziona

Durante la vita lavorativa possono capitare degli imprevisti che la interrompano. Per periodi brevi, medi, lunghi o indeterminati. Pensiamo ad una malattia, un infortunio, la maternità, le visite mediche, esigenze familiari, frequentare un corso di formazione, ecc. La legge ci dà il diritto ad assentarci da lavoro, naturalmente per giustificato motivo, anche se non sempre saremo retribuiti.

Ecco di seguito tutti i casi che danno diritto ad una aspettativa dal lavoro, ricordando però che le cose possono cambiare in base ai contratti collettivi in cui ricadiamo e agli accordi sindacali.

Aspettativa da lavoro per gravi motivi familiari

Il congedo per questi motivi dura al massimo due anni nell’intero arco della vita lavorativa, fruibile ovviamente anche in maniera scaglionata. In questo caso l’aspettativa da lavoro non è retribuita e può essere richiesta per i seguenti motivi:

  • problemi sorti dopo morte di un familiare
  • cura ed assistenza di un familiare, che costringono il dipendente a non poter svolgere le sue mansioni
  • il lavoratore stesso si trova in grave disagio, non rientrando esso però nella casistica di una malattia.

L’aspettativa dal lavoro può essere richiesta per un coniuge, i figli, i genitori, fratelli e/o sorelle, generi e/o nuore, suoceri. Anche quando questi parenti non abitino insieme a lui. Vi rientrano anche i portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado, ed i componenti della famiglia anagrafica. Inclusi pertanto pure conviventi, famiglie di fatto. Proprio per venire incontro alle nuove forme di famiglia.

Il datore di lavoro non è obbligato a concedere il congedo per questa motivazione. Deve però fornire adeguata motivazione e, in caso di domanda del dipendente, può essere costretto a riesaminare l’istanza.

Aspettativa retribuita per assistere parenti affetti da handicap

Anche questa casistica di congedi rientra nella durata massima di 2 anni lungo l’intero arco della vita lavorativa. Sebbene, rispetto alla precedente, si tratta di una aspettativa retribuita. Deve trattarsi della cura e dell’assistenza di un parente prossimo affetto da un handicap grave, come previsto dalla Legge 104.

Aspettativa dal lavoro per motivi personali

Si distingue ovviamente da quella concessa per motivi familiari, in quanto, se quest’ultima è disciplinata dalla legge, quella per motivi personali è prevista nella maggior parte dei contratti collettivi. Non è un congedo retribuito, e può durare in genere al massimo 12 mesi nell’arco di tutta la vita professionale. Ad esempio CCNL del pubblico impiego, i 12 mesi sono computati in un triennio di riferimento. Comunque, sia nel pubblico che nel privato, possono essere fruiti in maniera frazionata. La richiesta sarà accordata solo se compatibile con l’organizzazione e le esigenze del contesto in cui lavora.

Aspettativa dal lavoro per corsi di formazione

Il lavoratore ha anche diritto a seguire corsi di formazione, sebbene si tratti di un congedo non retribuito. A destinato a tutti i dipendenti, a prescindere che si tratti di pubblico o privato, ma che abbiano almeno 5 anni di servizio continuativi sempre nella stessa azienda o nello stesso ente. Il tempo previsto per questo congedo è di undici mesi nell’arco di tutta la vita lavorativa e può essere sfruttata anche in maniera frazionata. Queste le motivazioni:

  • completamento della scuola dell’obbligo;
  • conseguimento del diploma, della laurea, o di altro titolo di studio secondario o universitario;
  • partecipazione ad attività formative non proposte o finanziate dal datore.

Tutte le disposizioni su questo tipo di aspettativa dal lavoro variano a seconda dei singoli contratti collettivi.

Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge all’estero

Anche in questo caso parliamo di una aspettativa dal lavoro non retribuita e destinata solo ai pubblici dipendenti. Si richiede quando il coniuge del lavoratore lavora all’estero e l’amministrazione in cui presta servizio non può trasferirlo nello stesso luogo in cui si trova il coniuge o la coniuge.

Aspettativa dal lavoro per volontariato

In questo caso, molto varia a seconda del contratto collettivo in cui ricade il dipendente. L’unico congego per volontariato uguale per tutti e retribuito riguarda il volontariato svolto presso associazioni che fanno parte dell’elenco dell’Agenzia di protezione civile. Il dipendente può chiedere due tipi di congedi:

  • un massimo di 30 giorni di seguito e 90 giorni l’anno, per le attività svolte in soccorso e assistenza in luoghi colpiti da catastrofi e calamità, che possono arrivare a 60 e 180 giorni, in caso di emergenza di livello nazionale
  • un massimo di 10 giorni di seguito e 30 giorni l’anno, per partecipare ad attività formative, di pianificazione e di simulazione delle emergenze.

In questi casi, il dipendente che fa volontariato sarà retribuito dal datore di lavoro, ma che anticiperà solamente, in quanto sarà rimborsato dalla protezione civile.

Aspettativa per cariche pubbliche elettive

La Costituzione prevede un periodo di congedo non retribuito per espletare i seguenti incarichi pubblici:

  • Parlamentare europeo, senatore o deputato della Repubblica italiana
  • Incarichi presso il governo regionale (Governatore, assessore, consigliere, Presidente del consiglio regionale, ecc.)
  • Presidente di provincia
  • Sindaco;
  • Presidente di consigli comunali, provinciali, circoscrizionali (comuni con oltre 500.000 abitanti), unioni di comuni, comunità montane
  • Assessore comunale o provinciale
  • Consigliere comunale, provinciale, di comunità montane e unioni di comuni.

Aspettativa dal lavoro per conseguire un dottorato di ricerca

Questo tipo di aspettativa dal lavoro viene richiesto per poter seguire un dottorato di ricerca in tutta la sua interezza. Va ricordato che questo tipo di congedo viene concesso solo se il dipendente fa parte del settore pubblico ed il dottorato non preveda l’erogazione di borse di studio.

Aspettativa per avviare un’impresa o un’attività professionale

Veniamo all’ultimo tipo di congedo. In questo caso non è retribuito, fruibile solo da dipendenti pubblici, qualora intendano avviare un’attività in proprio, di natura professionale o imprenditoriale. Il congedo può durare massimo dodici mesi nell’intera vita lavorativa ed è frazionabile. Non si crea un conflitto di interessi col lavoro pubblico in quanto nel periodo in cui è impegnato nella sua seconda attività, non riceve lo stipendio dall’ente o azienda statale presso cui presta il proprio servizio.

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