Calcolo ravvedimento operoso: cos’è, come funziona, sanzioni e interessi

Il ravvedimento operoso è una procedura che serve a regolarizzare il pagamento dei tributi che per un qualsiasi motivo non sono stati versati entro il termine della scadenza oppure nel caso si sia erroneamente versata una somma inferiore.

Regolamentato dal DL 472/1997, tale procedimento permette di mettersi in regola versando una sanzione ridotta rispetto a quella che verrebbe comminata in caso di verifica fiscale.

Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015

Il Decreto legislativo originale è stato modificato nel 2015 con la Legge di Stabilità: ora tutti i contribuenti possono usufruirne, mentre in precedenza c’erano dei limiti temporali e alcune condizioni nel caso che:

  • la violazione non fosse già stata contestata e notificata;
  • non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
  • non fossero iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.

Tutte queste limitazioni sono venute meno, l’unico impedimento rimasto per il ravvedimento operoso è la notifica di atti di liquidazione e di accertamento: in tal caso la regolarizzazione non esclude controlli e accertamenti.

Come regolarizzare la propria posizione tramite il ravvedimento operoso

Per avvalersi del ravvedimento operoso si deve sostenere il pagamento dell’importo dell’imposta non versata, maggiorato dell’interesse di mora e della sanzione in misura ridotta.

Gli interessi sono calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato al giorno in cui si effettua il pagamento

La sanzione normale è del 30% del pagamento omesso, ridotta al 15% se non sono trascorsi 90 giorni dal mancato o incompleto pagamento.

Con il ravvedimento operoso la sanzione si riduce a:

  • 1/10 di quella ordinaria entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 1/9 del minimo entro i 90 giorni;
  • 1/8 del minimo entro un anno;
  • 1/7 del minimo entro i due anni;
  • 1/6 del minimo oltre i due anni;
  • 1/5 del minimo se si paga dopo una contestazione della violazione, salvo nei casi di mancata emissione di scontrini e ricevute fiscali o si documenti di trasporto;
  • 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione.

Quindi se ci si avvale del ravvedimento operoso nei primi 15 giorni dal mancato o erroneo pagamento si incorrerà in una sanzione dell’1%; entro i 30 giorni la sanzione sarà dell’1,5%.

Quindi se non si è riusciti ad adempiere il proprio dovere contributivo per un impedimento, un errore o altro, conviene mettersi subito in regola per limitare il rischio di un maggiore esborso.

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