Ferie non godute: si avvicina la scadenza per provvedere al versamento

Ferie non godute dal lavoratore? Si avvicina la scadenza per provvedere al versamento dei contributi INPS: fissata al 20 agosto 2018 per adempiere al pagamento dei contributi previdenziali sulle ferie maturate nel 2016 e non godute entro il 30 giugno 2018.

I datori di lavoro dovranno procedere con il versamento del quantum aggiuntivo entro la stessa scadenza prevista per adempiere al versamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni maturate nel mese di luglio 2018, ovvero il mese successivo a quello di scadenza del termine di fruizione. Si deve procedere con la sommatoria della retribuzione imponibile relativa al mese successivo a quello di scadenza delle ferie, con l’importo corrispondente al compenso per le ferie non godute, anche se non corrisposto. Inoltre, occorre ricordare che tale obbligo contributivo è stato esteso anche ai permessi per ex festività e per riduzione di orario non goduti (c.d. ROL). Vediamo in questa guida tutti i dettagli in merito alle ferie non godute 2018 ed ai ROL non goduti.

Diritto alle ferie non godute: disciplina normativa

Tutti i lavoratori hanno diritto a fruire di un periodo di ferie pari a quattro settimane all’anno e il periodo di ferie maturato deve essere utilizzato obbligatoriamente entro il termine di 18 mesi. Il diritto alle ferie è disciplinato dall’art. 2109, 2 comma, Codice civile che sancisce:

  • l’obbligo di retribuzione,
  • la continuità del periodo di godimento,
  • il periodo temporale di godimento sancito dal datore di lavoro, secondo le esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore,
  • la durata del periodo sancita ad hoc dalla legge, dagli usi o secondo equità.

In relazione alle ferie 2016, il termine ultimo di fruizione per il lavoratore era fissato al 30 giugno 2018, ma nel caso di mancato adempimento entro tale data, il dipendente non perde i giorni di riposo maturati. Pertanto, il datore di lavoro è obbligato a monetizzare il versamento dei contributi previdenziali: tale obbligo è esteso anche ai permessi per ex festività e ai ROL non goduti. Si ricorda che il quantum versato potrà essere successivamente recuperato nel mese di godimento delle ferie da parte del lavoratore. Il diritto alle ferie di ogni lavoratore ha trovato ulteriore rafforzamento normativo grazie al recepimento del Decreto Legislativo n. 66/2003, attuativo delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro: lo stesso articolo 10 sancisce che ogni dipendente ha diritto a godere di un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane e i criteri di computo e il lasso temporale del periodo feriale possono essere regolati dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali). In buona sostanza, la normativa prevede che entro il 30 giugno 2018 dovevano essere godute le ferie maturate nel 2016, mentre quelle eccedenti le due settimane maturate lo scorso anno dovranno essere godute entro il 30 giugno 2019.

Sanzioni previste ed irrogate ai datori di lavoro

Si ricorda che i datori di lavoro che omettono di versare, entro la scadenza del 20 agosto 2018, i contributi INPS sulle ferie non godute sono sottoposti a sanzione pecuniaria che varia dai 100 ai 600 euro fino a 4.500 euro, se l’inadempimento è riferito a più di 10 lavoratori o se verificato per almeno 4 anni.

Sono anche previsti inasprimenti delle sanzioni:

  • se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni, è irrogata una sanzione che varia da € 400 a € 1.500,
  • se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 4 anni, è irrogata una sanzione che varia da € 800 a € 4.500. Non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Oltre i termini di 18 mesi, il differimento delle ferie assume rilevanza sotto il profilo contributivo. Il datore di lavoro è tenuto a versare in anticipo all’INPS i contributi sulle ferie maturate e non godute.

Permessi non goduti: che fine fanno?

Che fine fanno i permessi (ROL) non goduti dal lavoratore? La disciplina è differente rispetto a quella delle ferie non godute dal lavoratore, vediamo di chiarire meglio. Ogni lavoratore in base al contratto di lavoro con il quale è stato assunto, matura ogni mese in busta paga un numero di ore di permesso (ROL) da utilizzare in base alle sue esigenze personali o familiari.

In buona sostanza, i permessi sono periodi di assenza dal lavoro, ma sono comunque retribuiti che possono essere fruiti a gruppi di ore. I ROL maturati hanno una scadenza ed il monte ore di permessi maturati dipende dal contratto collettivo nazionale di riferimento: devono essere goduti dal lavoratore entro l’anno in cui sono stati maturati, pena decadimento dal diritto di goderne.

Nel caso in cui i permessi maturati non vengano utilizzati dal lavoratore nell’anno di maturazione, si ha la possibilità di usufruirne entro il 30 giugno dell’anno di maturazione e, nel caso in cui non vengano utilizzati nemmeno entro tale termine, devono essere monetizzati dal datore di lavoro.

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