Polizze vita: cosa sono e come funziona la tassazione

Tanto per cominciare è bene spiegare cosa sono le “Polizze vita” e qual è la sua tassazione. Innanzitutto il contratto è stipulato da un privato detto contraente e la compagnia assicurativa che ha l’obbligo di versare un capitale solo se l’evento assicurato si verifica in un determinato momento, mentre il contraente ha l’obbligo di versare il premio pattuito. Un esempio è il caso della polizza nel caso di morte, in essa i beneficiari avranno il capitale previsto nel caso in cui si verifichi la morte del contraente.

polizze-vitaE’ bene sottolineare che nel caso della “polizza caso vita” funziona al contrario rispetto a quanto comunicato precedentemente, infatti la compagnia assicurativa paga solo nel momento in cui il contraente sia ancora in vita alla scadenza del contratto. Questa tipologia di assicurazione non è classificabile come tale in quanto non c’è un vero e proprio rischio, molti la fanno come forma di risparmio/investimento o molto simile ad una pensione.

Qual è la tassazione delle polizze vita

E’ bene sottolineare che la tassazione riguardo la differenza tra il capitale maturato e quello verso (definibile come “plusvalenza”) è soggetto a una tassazione variabile in base alla natura dell’investimento. Come ulteriore tassa da pagare c’è l’imposta di bollo il quale ogni anno viene calcolata in base all’ammontare del capitale maturato. Gli unici a non dover pagare l’imposta di bollo sono coloro che investono nelle Gestioni Separate (appartenenti al ramo I). L’unico caso in cui la compagnia assicurativa riveste il ruolo come sostituito d’imposta è solo nel caso in cui i clienti sono persone fisiche.

L’Agenzia delle Entrate recentemente ha pubblicato la Circolare 8/E del primo aprile 2016 per chiarire la tassazione in merito ai capitali percepiti in caso di morte riguardante la polizza sulla vita. L’imposta di bollo è applicata in modo proporzionale al valore dell’investimento da pagare al 31 dicembre ogni anno. Essa nel tempo si è modificata:

  • 0,10% con un minimo di € 34,2 e un massimo di 1.200 € al 31/12/2012
  • 0,15% con un minimo di € 34,2 e un massimo di 4.500 € per le sole persone giuridiche al 31/12/2013
  • 0,20% e un massimo di 14.000 € € per le sole persone giuridiche al 31/12/2014

L’imposto di bollo NON viene applicata ai prodotti di ramo I e alle polizze sottoscritte prima del periodo 31/12/2000. Per coloro che sono intenzionati alla detraibilità dei premi è possibile detrarre il 19% dei premi versati annualmente solo per coloro che hanno stipulato contratti per: rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza. Dal 2014 qualcosa è cambiata, infatti per i primi due rischi è possibile detrarre fino ad un massimo di 530€ e 1.291€ per il rischio di non autosufficienza. Per quanto riguarda il rischio di morte la copertura massima ammonta a 100,70.€

 

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